Il d.lgs. n. 36/2021, attuativo della l.d. n. 86/2019 (art. 5), è intervenuto in maniera incisiva sulla disciplina dei rapporti di lavoro sportivo, superando il tradizionale disinteresse del legislatore per il settore dilettantistico. La logica che permea la riforma è quella del compromesso tra il rafforzamento delle tutele per i soggetti che svolgano attività di lavoro nel settore dello sport e l’esigenza di rispettare la specificità dello sport e, in particolare, le necessità economiche delle società sportive.
È questa la chiave di lettura che emerge nel corso dell’intero elaborato, in cui viene analizzata in prima battuta la nuova nozione di lavoratore sportivo, trasversale al settore professionistico e a quello dilettantistico. Il lavoro prosegue affrontando la questione qualificatoria, dalla quale emerge una distribuzione delle tutele che conferma la tradizionale dicotomia tra professionisti, destinatari di una presunzione stringente di lavoro subordinato, e dilettanti, di fatto costretti entro la figura delle collaborazioni ex art. 409, n. 3, c.p.c. e, in conseguenza, aventi diritto a tutele minimali.
La chiave di lettura seguita pare riscontrarsi, infine, sia nella scelta di confermare l’esclusione delle collaborazioni sportive dalla disciplina del lavoro etero-organizzato, sia negli ultimi aggiornamenti all’art. 29, d.lgs. n. 36/2021, in materia di volontariato sportivo.